
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sintesi delle principali previsioni e misure a sostegno delle imprese introdotte dal Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (il c.d. “D.L. Ristori”) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020.
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Il cosiddetto “Decreto Ristori” introdotto a seguito delle nuove restrizioni introdotte dai DPCM, rispettivamente, del 13 e 24 ottobre 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020.
Esso recante” Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. ).
In 35 articoli, il decreto-legge interviene in diversi settori al fine di offrire vari sostegni economici e sociali ai cittadini a fronte del nuovo incremento di diffusione del virus.
Con particolare riferimento al diritto del lavoro privato, il Decreto Ristori modifica o proroga alcune delle previsioni già contenute nei precedenti decreti emessi dal Governo nel corso di questa crisi epidemiologica (in particolare, il “Cura Italia”, il “Decreto Rilancio” e il “Decreto Agosto”).
Innanzitutto, il nuovo provvedimento normativo reitera sino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamenti, sia individuali che collettivi, per giustificato motivo oggettivo, ormai introdotto a marzo scorso con il primo decreto “Cura Italia” e poi prorogato, da ultimo, con il “Decreto Agosto” fino al 31 dicembre 2020.
In conformità con quanto già disciplinato dallo scorso decreto-legge, durante il summenzionato periodo di sospensione sono eccezionalmente consentiti:
– i licenziamenti dovuti alla cessazione definitiva dell’attività imprenditoriale , conseguenti alla messa in liquidazione della società; – i licenziamenti nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale finalizzati alla risoluzione del rapporto di lavoro di quei lavoratori che aderiscano a tale accordo; – i licenziamenti intimati in caso di fallimento senza esercizio provvisorio dell’attività ovvero nel caso di cessazione dell’attività. Il Decreto Ristori ha però predisposto – ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e 2 – la possibilità di richiedere ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria per COVID-19, usufruibili tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, da parte di quei datori di lavoro che abbiano già fatto ricorso sia alle 9 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal “Decreto Agosto” sia alle precedenti 9 introdotte con le antecedenti misure, nonché da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive del DPCM del 24 ottobre 2020.
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In aggiunta, viene ulteriormente rinnovato di altre 4 settimane (usufruibili sino al 31 gennaio 2021) l’esonero dagli obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro (con l’esclusione di quelli agricoli) che abbiano fatto ricorso ad un trattamento di integrazione salariale nel giugno 2020 e sulla base delle ore utilizzate. Con particolare riferimento però all’utilizzo dello smart-working e all’applicazione dei protocolli di sicurezza sul lavoro, si rammenta che gli ultimi DPCM rispettivamente del 13 e 24 ottobre 2020 hanno nuovamente rimarcato la raccomandazione per i datori di lavoro e gli studi professionali di favorire, ove possibile, lo smart-working, l’utilizzo di permessi e ferie già maturate dai dipendenti, nonché di implementare obbligatoriamente il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, in tutti i luoghi di lavoro. |
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