
Decreto Cura Italia – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 16 marzo 2020, ha approvato il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Edizione straordinaria n.70 del 17 marzo 2020) ed entrato contestualmente in vigore.
Per quanto riguarda il tema LAVORO di seguito una sintesi delle principali misure adottate:
LAVORO
AMMORTIZZATORI SOCIALI
1) FIS assegno ordinario per tutte le aziende con più di 5 dipendenti con comunicazione preventiva ed esame
congiunto entro 3 gg dall’invio della stessa:
– massimo 9 settimane
– dal 23/02/2020 fino al mese di agosto 2020
– applicabile ai dipendenti in forza al 23/02/2020 senza requisiti di anzianità aziendale
– nessun versamento di contributi addizionali per accesso al FIS
– non si applica il tetto aziendale ordinariamente previsto
– i periodi non vengono conteggiati nei limiti massimi di durata previsti ordinariamente
– anticipazione da parte del datore di lavoro (o pagamento diretto INPS su richiesta del datore all’Istituto)
2) CIGD per aziende fino a 5 dipendenti (è fatta salva la CIGD prevista originariamente per il Veneto alla quale
si aggiunge l’ulteriore periodo previsto dal decreto) e – in base all’accordo regionale del 20 marzo 2020 – la
CIGD è applicabile, anche se in attesa di chiarimenti da parte del Ministero, anche alle aziende appartenenti
al settore terziario, sopra i 50 dipendenti, che non possono attivare la CIGS per la causale COVID-19:
– da disciplinare con provvedimenti regionali (la Regione Veneto ha provveduto con accordo quadro del
20/3/2020)
– massimo 9 settimane
– dal 23/02/2020
– nessun accordo sindacale per aziende fino a 5 dipendenti
– applicabile ai dipendenti in forza al 23/02/2020 senza requisiti di anzianità aziendale
– esclusivamente con pagamento diretto INPS
MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
1) Congedo specifico per cura dei figli in vigenza della chiusura delle scuole:
– massimo 15 giorni complessivi (anche fruiti alternativamente dai genitori) per un periodo frazionato o
continuativo
– decorrenza 5 marzo 2020
– in riferimento a figli di età non superiore a 12 anni
– indennità c/Inps pari al 50% della retribuzione
– spetta solo se l’altro genitore non è disoccupato o beneficiario di ammortizzatori sociali
2) Aspettativa non retribuita per genitori con figli di età tra i 12 e i 16 anni:
– per tutta la durata della chiusura delle scuole
– con conservazione del posto e divieto di licenziamento
– senza alcuna indennità e alcuna contribuzione figurativa
– spetta solo se l’altro genitore non è disoccupato o beneficiario di ammortizzatori sociali
3) Estensione durata permessi ex art. 33, co. 3, L. 104/1992:
– ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020
4) Periodi di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria considerati come malattia:
– trattamento economico di malattia
– esclusione dal computo nel periodo di comporto
5) Indennità per
– professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata
– Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO Inps
– Lavoratori stagionali del turismo con rapporto cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e
attualmente non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente
– importo totale pari ad euro 600 in riferimento al mese di marzo 2020
– non concorre alla formazione del reddito
– spetta se il soggetto non è titolare di pensione e non è iscritto ad altre forme di previdenza
obbligatoria
– erogazione da parte dell’Inps, previa domanda
6) Proroga termini per di decadenza NASpI e DIS-COLL:
– ampliamento da 68 a 120 giorni, con decorrenza della prestazione comunque dal 68° giorno
– ampliamento di 60 giorni del termine per richiedere l’incentivo all’autoimprenditorialità
7) Lavoro agile di diritto (se compatibile con la specifica attività svolta) fino al 30 aprile 2020 per dipendenti con
disabili gravi (ex art. 3, co. 3, L. 104/1992) all’interno del loro nucleo familiare
SOSPENSIONE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO
– dal 17 marzo 2020 è precluso l’avvio, per 60 giorni (quindi teoricamente fino al 15/05/2020), di procedure
di licenziamento collettivo
– per il medesimo periodo tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla loro dimensione, non possono
recedere dai rapporti per GMO
PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI
– ai lavoratori subordinati con reddito da lavoro dipendente nel 2019 non superiore a 40.000 euro spetta
un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad euro 100, da rapportare al numero di
giorni di lavoro svolti presso la sede aziendale nel corso del mese di marzo 2020
– il premio viene corrisposto in automatico, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020
o comunque entro fine anno, dai datori di lavoro, con successivo recupero a mezzo compensazione
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